Il re “è il Capo Supremo dello Stato” (art. 5 statuto albertino).
“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato” (art. 87 c. 1 costituzione della repubblica italiana).
“Il Re solo sanziona le leggi e le promulga” (art. 7 st.alb.) e “fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi” (art. 6 st.alb.).
Il presidente della repubblica “promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti” (art. 87 c. 5 cost.).
“Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato” (art. 6 st.alb.).
Il presidente della repubblica “nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato” (art. 87 c. 7 cost.).
Il re “comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra” (art. 5 st.alb.).
Il presidente della repubblica “ha il comando delle Forze armate, […] dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere” (art. 87 c. 9).
“Il Re può far grazia e commutare le pene” (art. 8 st.alb.).
Il presidente della repubblica “può concedere grazia e commutare le pene” (art. 87 c. 11 cost.).
“Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati” (art. 9 st.alb.).
“Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa […] del Presidente della Repubblica” (art. 62 c. 2 cost.) e “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse” (art. 88 c. 1 cost.).
“Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato” (art. 33 st.alb.).
“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita […]. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque” (art. 59 c. 2 cost.).
“Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto” (art. 22 st.alb.).
“Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione” (art. 91 cost.).
“Il Re nomina e revoca i suoi Ministri” (art. 62 st.alb.).
“Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri” (art. 92 c. 2 cost.).
“La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce” (art. 68 st.alb.).
Il presidente della repubblica “presiede il Consiglio superiore della magistratura” (art. 87 c. 10 cost.) e “spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” (art. 105 cost.).
“La persona del Re è sacra ed inviolabile” (art. 4 st.alb.).
“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione” (art. 90 c. 1 cost.).
“Attentato contro il Re […]. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Re […] è punito con la morte. […]” (art. 276 c.p. prae l. n. 1317/1947).
“Attentato contro il Presidente della Repubblica. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l’ergastolo” (art. 276 c.p. post l. n. 1317/1947).
“Offesa alla libertà del Re […]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’ articolo precedente, attenta alla libertà del Re […] è punito con la reclusione da cinque a quindici anni […]” (art. 277 c.p. prae l. n. 1317/1947).
“Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni” (art. 277 c.p. post l. n. 1317/1947).
“Offesa all’onore del Re […]. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Re […] è punito con la reclusione da due a sette anni […]” (art. 278 c.p. prae l. n. 1317/1947).
“Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni” (art. 278 c.p. post l. n. 1317/1947).
“Lesa prerogativa della irresponsabilità del Re. Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Re […] il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione da due a cinque anni” (art. 279 c.p. prae l. n. 1317/1947).
“Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica. Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da centotrè euro a milletrentadue euro” (art. 279 c.p. post l. n. 1317/1947 e prae abrogazione ex l. n. 85/2006).
“Attentato contro gli organi costituzionali. È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Re […] l’esercizio della sovranità […]” (art. 289 c.p. prae l. n. 1317/1947).
“Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica […] l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge […]” (art. 289 c.p. post l. n. 1317/1947).